ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
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COMUNICATO
Sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 9237 depositata il 18 aprile

Roma 03/05/2007  

La consulenza non è e non può essere attività riservata.
In merito alla sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 9237 depositata lo scorso 18 aprile ( si veda il Sole 24 Ore del 3/5/2007 a pag.34) il Presidente dell'INT (Istituto Nazionale Tributaristi), Riccardo Alemanno, ha dichiarato quanto segue:  "Ancora una volta la confusione regna sovrana anche  a livello di giurisprudenza nel settore della consulenza e quindi è più che mai evidente la necessità di fare chiarezza definitiva con una riforma giusta e modernizzante,  al di là di riservarmi una più attenta lettura delle motivazioni, mi pare però che la sentenza della  Cassazione abbia già una prima lacuna nella parte in cui fa riferimento ad un divieto previsto da una norma abrogata (art. 2 L. 1815 del 23 novembre 1939 Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza - abrogato dall'art. 24 comma 1 della Legge n. 266 del 7 agosto 1997 che testualmente recita: Norme in materia di attivita' di assistenza e consulenza  - L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e' abrogato.") inoltre il caso preso in esame non si colloca evidentemente in tempi recenti, quindi prima di una serie di norme amministrative e non che hanno di fatto modificano il sistema professionale nel nostro Paese soprattutto nel settore tributario - fiscale, in particolare mi riferisco alla figura dell'intermediario fiscale abilitato o alle norme che regolano gli obblighi antiriciclaggio per le professioni economico-legali, solo per citarne alcune." "Probabilmente" prosegue nella dichiarazione Alemanno " la Cassazione ha fatto riferimento alla predetta norma abrogata per ribadire che il rapporto fiduciario tra professionista e cliente che non può essere sostituito da una società di servizi, al di là della condivisione o meno nel merito dell'affermazione che da un punto di vista etico-deontologico l'INT ha già fatto propria iscrivendo nei propri elenchi solo soggetti che svolgono attività professionale di lavoro autonomo e non attività di impresa,  è anche in questo caso necessaria ed urgente l'approvazione della già citata riforma delle professioni nella parte relativa alle società tra professionisti ovviamente professionisti sia iscritti in ordini, sia iscritti in associazioni. Ciò detto ad oggi il rapporto fiduciario, di carattere personale, è e deve essere indipendente dall'iscrizione o meno in albi del professionista che fornisce la consulenza" .In conclusione Alemanno ricorda "Il problema della consulenza e delle attività riservate ( spesso confuse o assimilate a quelle tipiche ) è già stato superato dalla Corte Costituzionale che con la Sentenza  n. 418/96 ha ribadito ....."l'attività di consulenza aziendale come non riservata agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, potendo essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in albo...." inoltre il gravissimo errore difensivo della società è stato quello di sostenere che i soggetti che hanno svolto l'attività erano tutti iscritti in albi, tale tesi non ha nulla a che vedere con il libero esercizio di attività non riservate, perché per quanto riguarda quelle effettivamente riservate, che come  Presidente dell'INT auspico siano sempre meno,   devono essere esercitate dai soggetti abilitati, ma quando un'attività non è soggetta a riserva non può e non deve essere confusa con la "tipicità" che eviterei di abbinare alle professioni ( con chiaro intento corporativo ed illiberale ) e che invece lascerei ai nostri splendidi prodotti dell'eno-gastronomia e dell'artigianato!!!"