ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
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Approvato definitivamente il decreto 159/07 collegato alla finanziaria 2008 


Ottenuta la fiducia dal governo e il via libera dalla Camera dei Deputati, la Finanziaria 2008 e il Decreto Legge n. 159 del 01.10.2007 sono anche stati sottoposti all’esame del Senato, che  ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge Finanziaria rispettando la scadenza prevista per il I° dicembre. Tra le principali disposizioni in materia fiscale, trova conferma il cosiddetto “bonus incapienti”, riportato ai 150 euro iniziali;  lo scontrino parlante, che lo diventerà davvero dal 1° gennaio 2008; la determinazione delle aliquote relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef.

 

Contributi per i soggetti a basso reddito

L’art. 44 del decreto legge recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” in materia di Irpef ha previsto l’attribuzione di contributi a favore di alcune categorie di soggetti. In particolare, saranno attribuiti € 150,00 ai contribuenti soggetti passivi Irpef la cui imposta netta relativa all’anno 2006 risultava essere pari a zero e ancora altri € 150,00 per ogni familiare a carico. Se il contribuente è a carico di più familiari, il contributo sarà diviso tra gli stessi in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione prevista per i familiari a carico.

I lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno tali somme nel mese di dicembre in sede di erogazione della tredicesima mensilità, mentre gli altri contribuenti potranno far valere il beneficio in sede di dichiarazione dei redditi. A tal fine è stato stabilito un fondo di dotazione pari a € 1.900 per l’erogazione di tali contributi.

 

Certificazione degli acquisti di medicinali

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 2007 PF e Mod. 730/07) prevedono che, ai fini della detrazione, i contribuenti debbano conservare alcuni documenti. In particolare:

-         per i medicinali con prescrizione medica la documentazione  della spesa sostenuta per i ticket è costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base con allegato lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente al all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta. Se la prescrizione medica è rilasciata da un medico diverso da quello di base, l’intero prezzo del farmaco può essere detratto solo se lo scontrino riporti le indicazioni dell’acquisto e sia unito alla ricetta prescritta dal professionista;

-         per i medicinali senza prescrizione medica, i contribuenti devono conservare lo scontrino e in alternativa alla prescrizione medica anche un’autocertificazione con allegata la copia del documento di identità attestante la necessità, per il contribuente o i familiari a carico dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno. Se lo scontrino fiscale non riporta l’indicazione “farmaci” , la certificazione di cui sopra deve attestare che l’importo pagato era relativo all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuenti o ai familiari a suo  carico.

L’art. 1 co. 29 della Finanziaria 2007  ha disposto che a partire dal 1° luglio 2007, al fine della  detrazione, le spese mediche devono essere certificate dal cosiddetto “scontrino parlante” cioè da fattura e/o scontrino riportante le seguenti informazioni:

-         natura dei beni;

-         qualità dei beni;

-         quantità dei beni;

-         codice fiscale del destinatario.

Il R. M. del 5 luglio 2007 ha specificato che per qualità dei beni si deve intendere la specificazione del tipo di farmaco acquistato ovvero la denominazione del medesimo.

Con Comunicato del 28 giugno 2007, l’Agenzia delle Entrate, al fine di permettere agli operatori di adeguarsi alle nuove regole, ha previsto che dal 1° luglio al 31 dicembre 2007  le specificazioni richieste possono essere sostituite da una dichiarazione del farmacista rilasciata contestualmente allo scontrino fiscale indicante la natura, la quantità e qualità dei farmaci venduti.

L’art. 39, comma 3 del D.L. 159/2007 stabilisce che dal 1° gennaio 2008 i farmacisti non potranno rilasciare più la certificazione di cui sopra, ma esclusivamente lo scontrino parlante, al fine di permettere ai contribuenti di detrarre le spese effettuate.

 

Acconto Addizionale Comunale Irpef

L’addizionale Comunale Irpef si calcola applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sulle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita e dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute  e del credito di imposta per le imposte pagate all’estero.

L’aliquota di compartecipazione deve essere stabilita dai Comuni e pubblicata sul sito www.finanze.it a cura dell’Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze in base a quanto disposto dal D.M. del 31 maggio 2002.

L’addizionale va pagata al Comune nel quale il contribuente ha domicilio a far data dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa e il versamento in acconto e a saldo viene effettuato contestualmente al versamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

L’art. 1, comma 142, L. 296/2006 ha introdotto l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef nella misura del 30% dell’addizionale, applicando l’aliquota relativa all’anno di riferimento se approvata entro il 15 febbraio del medesimo anno o quella relativa all’anno precedente, se deliberata successivamente al 15 febbraio.

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, l’acconto viene calcolato direttamente dal sostituto d’imposta in sede di conguaglio effettuato per il periodo d’imposta  precedente e trattenuto in 9 rate mensili a partire dal mese di marzo.

L’art. 40, comma 7, D. L. 159/2007 ha modificato l’art. 1, comma 4, D. Lgs. 360/1998 prevedendo la possibilità di determinare l’acconto mediante l’utilizzo delle aliquote per l’anno di competenza, a condizione che la pubblicazione delle stesse nel sito avvenga entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (entro tale termine vanno stabilite dai Comuni anche le soglie di esenzione dalla base imponibile dell’addizionale operanti in presenza di specifici requisiti reddituali). In caso contrario, l’acconto viene calcolato utilizzando le aliquote dell’anno precedente e in sede di saldo verrà effettuato il conguaglio con quanto dovuto in base alle nuove aliquote deliberate nell’anno.

 

Addizionale Regionale Irpef

L’addizionale Regionale Irpef si calcola applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sulle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita e dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute  e del credito di imposta per le imposte pagate all’estero.

L’aliquota di compartecipazione è stabilita nella misura dell’0,9% con possibilità per ciascuna  Regione di maggiorarla fino all’1,4% con proprio provvedimento da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.

L’art. 40, comma 8, D. L. 159/2007 ha modificato l’art. 50, comma 3 del D. Lgs. 446/97 stabilendo che le Regioni possono disporre che la maggiorazione deliberata, se più favorevole per il contribuente di quella in vigore, venga applicata anche per il periodo d’imposta al quale si riferisce l’addizionale.  Ciò comporta la possibilità per le Regioni di applicare retroattivamente l’aliquota più bassa ogni volta che le aliquote adottate risultano inferiori a quelle precedentemente deliberate.