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COMUNICATO
Banca Nazionale Dati Operatori ortofrutticoli (BNDOO) e Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore ortofrutta.
Torino, 06/10/2008
Riceviamo dalla Regione Piemonte:
Si informa dell'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 221 del 20/09/2008 del Decreto Ministeriale n. 2555 del 08/08/2008.
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, gli operatori ortofrutticoli, dal produttore al dettagliante, sono tenuti, se rientranti nelle categorie previste dall'allegato al DM 28 dicembre 2001 e s.m.i, ad essere iscritti alla Banca Dati in oggetto.
La Banca Dati Nazionale (BNDOO), prevista dal Reg. CE n. 1148/2001 e successivi, è stata istituita in Italia nel 2001 e dentro ad essa sono stati "riversati" (DM 28/12/2001) i dati del preesistente REGISTRO OPERATORI gestito dall'AGEA.
Nel 2001 la materia è passata di competenza delle Regioni e fino al 2003 le domande di iscrizione/aggiornamento dovevano ancora essere inviate ad AGEA. Successivamente le domande dovevano essere presentate alla Regione in cui la ditta aveva la sede legale.
Nel 2004, con il DM 15 giugno 2004, gli operatori non ancora iscritti che rientravano negli obbligati avevano l'obbligo di iscriversi.
Parimenti, tutti gli altri operatori già iscritti , avevano l'obbligo di presentare "domanda di aggiornamento".
A fronte di una (probabile) scarsa risposta all'obbligo di aggiornamento previsto con il DM 15/6/2004, si è differito il termine concesso agli operatori ortofrutticoli già iscritti nella Banca dati, per aggiornare la propria posizione in conseguenza di variazioni intervenute prima dell'entrata in vigore della legge stessa (L. n. 17/2007 - art. art. 3. comma 2bis) . Tale termine è scaduto il 31 dicembre 2007.
Nel contempo l'Agecontrol S.p.A. di Roma , divenuta nel 2005 (DM 1/8/2005) responsabile del trattamento delle domande di iscrizione/cancellazione/aggiornamento alla Banca dati, a cui la Regione, in base allo stesso decreto, inoltrava le domande, ha inviato a migliaia di operatori in tutta Italia (soprattutto operatori con numero di iscrizione molto vecchio, riconducibile al vecchio registro operatori o comunque con dati carenti, una lettera (posta prioritaria) in cui si comunicava che la posizione della ditta non era regolamentare e pertanto si invitava la ditta a presentare o l'aggiornamento o la cancellazione.
La lettera comunicava anche che in assenza di risposta l'AGECONTROL avrebbe provveduto a cancellare la posizione della ditta dalla Banca Dati.
Il decreto allegato (DM 2555 del 8/8/2008) stabilisce che, dalla data della pubblicazione, le domande di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dovranno ESSERE INVIATE AD AGECONTROL S.P.A. - V. BENTIVOGLIO, 41 - 00165 ROMA.
L'AGECONTROL provvederà a elaborare la domanda, risolvere eventuali anomalie e a comunicare il numero di iscrizione agli operatori richiedenti.
La Regione continuerà in ogni caso a garantire la ricezione e l'inoltro delle domande all'Agecontrol che ancora dovessero pervenire al suo indirizzo.
Si ricorda che la mancata iscrizione o la mancata comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto ai dati comunicati, nei tempi (60 gg.) dovuti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D.Lgs. 306/2002 - art. 3 comma 2 (da 260 a 1.550 €).
Si ricorda inoltre che il numero di iscrizione alla BNDOO deve essere indicato sui documenti di trasporto della merce (Per merce si intendono i prodotti ortofrutticoli soggetti alle norme di qualità, cioè l'elenco prodotti presente nella domanda di iscrizione e/o di aggiornamento (Dm 27 marzo 2007 - art. 1, punto c).
Gli operatori che hanno presentato domanda, in attesa che venga a loro comunicato il numero di iscrizione, devono indicare sui documenti di trasporto il numero della raccomandata con cui hanno presentato la domanda (fonte Agecontrol).
Le norme di commercializzazione sui prodotti normati devono essere rispettate anche dagli operatori che non hanno l'obbligo di iscrizione alla Banca Dati. In questo caso sui documenti di trasporto dovranno indicare la dicitura "esonerato ai sensi del DM 1/8/2005, art. 4, comma 5" così come previsto dal DM 27 marzo 2007 - art. 1, punto c). (GU 111 del 15 maggio 2007)
Anche la mancata indicazione del numero o della dicitura di esonero vengono sanzionate in base all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 306/2002 e smi.
Le ditte che hanno presentato domanda di iscrizione da parecchi mesi, sono pregate di contattare l'Agecontrol (www.agecontrol.it) o la Regione presso cui si è presentata la domanda (G. Varetto 011/4324336 - giuseppina.varetto@regione.piemonte.it ) per verificare l'avvenuta attribuzione.
La passata esperienza ha messo in evidenza molti casi in cui il numero di iscrizione esisteva ma non era conosciuto dall'operatore .
Con l'occasione si ricorda a tutti gli operatori che i prodotti ortofrutticoli compresi nell'elenco dei prodotti soggetti a norme di commercializzazione (C.d."norme di qualità" ) devono rispettare la normativa circa la presentazione, l'imballaggio, la classificazione e l'ORIGINE (Nazione di Origine), ecc, indipendentemente se l'operatore ortofrutticolo che li detiene sia o meno oblligato ad essere iscritto in banca dati..
Fanno eccezione i prodotti destinati a centri di confezionamento e/o per l'utilizzo industriale, per i quali vigono normative apposite.
Pare opportuno inoltre sottolineare che la mancanza delle indicazioni dovute per legge sui prodotti posti in commercio può anche essere sanzionata in base alla normativa dell'etichettatura, normata dal D.Lgs. 109/1992 e successivo D.Lgs. 181/2003 "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità" del cui controllo e rispetto si occupa l' ICQ (ex repressione frodi).
I controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi vengono effettuati attualmente da ispettori AGECONTROL, subentrati agli Ispettori dell'Istituto Commercio Estero (ICE).
Si invitano tutte gli operatori,le organizzazioni, le Associazioni, gli Ordini, i Collegi in indirizzo a divulgare il più ampiamente possibile le informazioni sopra riportate.
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