Gentile P.V.,
l'assistenza dinanzi alle Commissioni tributarie è normata dall'art. 12 del D.Lgs 546/91 e i tributaristi che hanno tale abilitazione sono quelli iscritti nei ruoli dei periti ed egli esperti in tributi alla data del 30/9/93 in possesso di determinati titoli di studio e d iscritti negli elenchi tenuti presso le DRE.
Pertanto il tributarista che non rientra in tale dettato normativo non può assistere e rappresentare dinanzi alle Commissioni tributarie, in tale caso
l'iscrizione all'INT o a qualsiasi altra associazione di rappresentanza non può dare al professionista nessun tipo di abilitazione.
Ovviamente l'iscrizione all'INT, in ragione di convenzioni e protocolli d'intesa, può fornire particolari funzioni ( deposito atti CCIAA, accesso Inps/Inail, Agenzia Entrate, ecc.).
Altro discorso invece circa l' assistenza e rappresentanza avanti gli Uffici ( art 63 del DPR 600 ) in questo caso bisogna valutare attentamente le modifiche legislative introdotte dalla finanziaria 2005 (di seguito un breve analisi di tale normativa).
Per ulteriori informazioni fornisca un recapito telefonico e sarà richiamato quanto prima.
Nel frattempo, nella speranza di farle cosa gradita, darò indicazioni affinché il Suo indirizzo di posta elettronica sia inserito nella mailing list dei professionisti INT che ricevono quotidianamente, dal lunedì al venerdì, un aggiornamento professionale, informazioni su convegni studio utilizzabili per la formazione professionale ed altre notizie di carattere tecnico-professionale.
Cordiali saluti.
Riccardo Alemanno
Presidente INT
- problematiche connesse al ricevimento di preavvisi di irregolarità:
in questo caso, dove sono stati sottoscritti i protocolli d'intesa, il tributarista può rappresentare il contribuente in base ad accordi con l'Agenzia, nel caso in cui, nella regione , non fossero stati ancora sottoscritti accordi il tributarista dovrà seguire le indicazioni dell'art. 63 del DPR 600/73, quindi se rientra tra i soggetti che possono autenticare in proprio la firma ( la Finanziaria 2006 per il 2007 ha ampliato tali soggetti, vedi di seguito nuova formulazione articolo 63) dovrà predisporre un delega (procura) firmata dal contribuente e da lui autenticata, altrimenti dovrà munirsi di procura con firma autenticata;
- problematiche connesse agli accessi e verifiche:
la legge 212/2000 (statuto del contribuente di seguito indicato) all'art.12 prevede che il contribuente in caso di verifica ha: ...facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria... si ritiene che tale indicazione rappresenta una ulteriore possibilità di farsi assistere da persona teoricamente competente in quanto abilitata all'assistenza in giudizio, ciò detto però non può venire meno la rappresentanza prevista dall'art.63 del DPR 600 come sopra indicato:
- contraddittorio studi di settore ed accertamento con adesione:
in questo caso la rappresentanza ed assistenza fanno riferimento sempre all'art.63 del DPR 600/73, che necessità ancora di modifiche in quanto l'autentica della firma dovrebbe essere estesa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati come dall'INT richiesto, al momento però dobbiamo attenerci alla normativa vigente.
Aspetti di attività che normalmente si svolgono presso gli uffici o presso il contribuente in caso di accesso ispettivo:
LEGGE 27 luglio 2000, n.212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992 n. 546.
Art. 12
L'assistenza tecnica
1. Le parti, diverse dall'ufficio del ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti é stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane.
In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR, e l'IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa é certificata dallo stesso incaricato.
All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.
4. L'ufficio del ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore é costituito dalla somma di queste.
Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa é tenuta, a pena di ammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
GU n. 268 del 16-10-1973 - Suppl. Ordinario
Titolo VI Disposizioni varie
63. Rappresentanza e assistenza dei contribuenti.
Presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata.
L'autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1,lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze può autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonché gli ufficiali della guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione può essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato.
Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo è punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
Articolo 4: I giudici delle commissioni tributarie provinciali
1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualita` di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita` nelle materie tributarie ed amministrativo contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 5 ;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni. (1) (2) |