ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
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PROPOSTA DI LEGGE (A.C. n. 1048)

Proposta di testo unitario del Comitato ristretto

Art. 1
(Definizione)

Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all’articolo 2229 del codice civile.

 

Art. 2
(Attestazione di Competenza)

.1. In attuazione della Direttiva 92/51, è istituito "l’attestato di competenza" con il quale si attestano l’esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

.2. L’attestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui all’art. 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

.3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui all’art. 3, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.

.4. Il mancato rinnovo dell’adesione alla associazione professionale, di cui all’art. 3, che ha rilasciato l’attestato di competenza comporta la perdita dell’attestazione.

 

Art. 3
(Associazioni Professionali)

.1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre in attuazione alla Direttiva 92/51, è istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.

.2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi necessari ai fini del rilascio dell’attestato di competenza, tra i quali:

  1. l’individuazione di eventuali livelli di preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o percorsi formativi;
  2. la definizione dell’oggetto dell’attività professionale e dei relativi profili professionali;
  3. la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell’esercizio delle attività;
  4. l’elaborazione di un codice deontologico e la definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti degli associati.

.3. I criteri fissati dalle associazioni professionali sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell’iscrizione delle medesime all’elenco di cui al comma 1.

.4. Costituisce titolo preferenziale per l’iscrizione delle associazioni professionali nell’elenco di cui al comma 1 il possesso da parte delle medesime della certificazione di qualità ISO 9000 o equivalente.

 

Art 4.
(Federazioni di Associazioni)

1. Sono ammesse forme aggregative delle associazioni professionali volte alla promozione ed alla qualificazione tecnico-scientifica delle professioni alle stesse aggregate ed alla massima divulgazione presso gli utenti delle disposizioni della presente Legge e delle misure adottate per l’implementazione delle capacità di selezione e di formazione delle singole realtà associate

2. Dette forme di aggregazione devono essere soggetti giuridici diverse ed autonome dalle associazioni professionali costituenti e devono essere costituite per atto pubblico, nel quale sia prevista una identica capacità di rappresentatività negli organi preposti alla vigilanza ed al controllo per ogni associazione professionale, che comunque devono attenere ad uno stesso settore di attività.

3. In deroga al comma recedente, a dette forme di aggregazione possono partecipare le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della Legge 30 Luglio 1998 n° 221.

4. Le forme aggregative di cui al presente articolo possono essere registrate in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 1 dell’art 3, purchè siano costituite da associazioni professionali già iscritte nel predetto elenco.

 

Art. 5
(Delega legislativa)

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali per essere registrate nell’elenco di cui all’art. 3 comma 1 ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all’art. 2 comma 1, sulla base dei seguenti principi:

  1. gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, escludere ogni fine di lucro;
  2. le associazioni devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e fissato procedure operative adeguate all’effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità della associazione professionale, nonché un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento degli esercenti le attività professionali intellettuali nei confronti degli utenti;
  3. gli attestati di competenza possono essere rilasciati dalle associazioni professionali solo dopo la verifica del possesso da parte dell’Associato di idonea polizza assicurativa a garanzia degli utenti, per la copertura dei rischi derivanti nel caso di esercizio della libera attività professionale, e dell’impegno, da parte dello stesso associato, ad aggiornarsi continuamente nel proprio settore di attività.
  4. sia previsto un limite temporale per la validità dell’attestazione e le modalità di rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all’esercente l’attività professionale.

Art. 6

L’iscritto all’associazione professionale ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dell’associazione di appartenenza;.

 

Art. 7

La Presidenza del Consiglio, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila sull’operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 3, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui all’art. 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nell’operato delle predette associazioni.