PROPOSTA DI LEGGE (A.C. n. 1048) Proposta di testo unitario del Comitato ristretto Art. 1 Sono oggetto della presente legge tutte le attività professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui allarticolo 2229 del codice civile.
Art. 2 .1. In attuazione della Direttiva 92/51, è istituito "lattestato di competenza" con il quale si attestano lesercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione. .2. Lattestato di cui al comma 1 non è requisito vincolante per lesercizio delle attività professionali di cui alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori iscritti alle libere associazioni professionali, di cui allart. 3, che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. .3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali, di cui allart. 3, per il rilascio di attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati. .4. Il mancato rinnovo delladesione alla associazione professionale, di cui allart. 3, che ha rilasciato lattestato di competenza comporta la perdita dellattestazione.
Art. 3 .1. Presso la Presidenza del Consiglio, sempre in attuazione alla Direttiva 92/51, è istituito un Dipartimento delle associazioni professionali che provvede a registrare, avvalendosi del ruolo consultivo del CNEL, in apposito elenco le associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attività intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. .2. Le associazioni professionali sono titolari della definizione dei criteri qualificativi necessari ai fini del rilascio dellattestato di competenza, tra i quali:
.3. I criteri fissati dalle associazioni professionali sono oggetto di valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini delliscrizione delle medesime allelenco di cui al comma 1. .4. Costituisce titolo preferenziale per liscrizione delle associazioni professionali nellelenco di cui al comma 1 il possesso da parte delle medesime della certificazione di qualità ISO 9000 o equivalente.
Art 4. 1. Sono ammesse forme aggregative delle associazioni professionali volte alla promozione ed alla qualificazione tecnico-scientifica delle professioni alle stesse aggregate ed alla massima divulgazione presso gli utenti delle disposizioni della presente Legge e delle misure adottate per limplementazione delle capacità di selezione e di formazione delle singole realtà associate 2. Dette forme di aggregazione devono essere soggetti giuridici diverse ed autonome dalle associazioni professionali costituenti e devono essere costituite per atto pubblico, nel quale sia prevista una identica capacità di rappresentatività negli organi preposti alla vigilanza ed al controllo per ogni associazione professionale, che comunque devono attenere ad uno stesso settore di attività. 3. In deroga al comma recedente, a dette forme di aggregazione possono partecipare le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della Legge 30 Luglio 1998 n° 221. 4. Le forme aggregative di cui al presente articolo possono essere registrate in una sezione speciale dellelenco di cui al comma 1 dellart 3, purchè siano costituite da associazioni professionali già iscritte nel predetto elenco.
Art. 5 Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine massimo di sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che fissano le caratteristiche che devono avere le associazioni professionali per essere registrate nellelenco di cui allart. 3 comma 1 ed essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui allart. 2 comma 1, sulla base dei seguenti principi:
Art. 6 Liscritto allassociazione professionale ha lobbligo di informare lutenza del proprio numero di iscrizione e degli estremi dellassociazione di appartenenza;.
Art. 7 La Presidenza del Consiglio, direttamente o tramite apposito delegato competente per materia, vigila sulloperato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dallelenco di cui allart. 3, con la conseguente perdita del diritto di rilascio degli attestati di cui allart. 2, nel caso ravvisi irregolarità, o perdita dei requisiti o prolungata inattività, nelloperato delle predette associazioni.
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