ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
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COMUNICATO
Comunicazione del Presidente.

Roma, 22/12/2008


Care Colleghe e cari Colleghi,
 
per il prossimo anno, al fine di agevolare l'aggiornamento professionale obbligatorio soprattutto di coloro che per partecipare agli eventi devono spesso affrontare impegnativi spostamenti, saranno garantiti a tutti gli iscritti esercenti, obbligati all'aggiornamento propfessionale in base al regolamento dell'INT, 3 eventi on-line di approfondimento e di aggiornamento professionale.
Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzare agevolazioni nell'acquisizione di strumenti di lavoro o servizi,  per il 2009 sarà rinnovata la convenzione con cui si offre una PEC gratuita per il  primo anno  a ciascun iscritto e la possibilità di acquisire PEC per conto dei propri clienti a costi molto  vantaggiosi https://www.tributaristi-int.it/convenzioni/pec170608.html ( il DL anticrisi ha introdotto l'obbligatorietà a regime per società e professionisti iscritti in albi o elenchi, in questi giorni si è chiesto come INT che tale norma sia estesa a tutti gli intermediari fiscali al fine di creare uno specifico elenco pubblico tramite l'Agenzia delle Entrate, di seguito la richiesta inviata al Ministero e al Parlamento).

Mi auguro che queste due iniziative per il 2009 assieme a quelle già  a regime (assicurazione in convenzione, integrazione assicurativa r.c., notiziario mensile, e-mail quotidiana,  ecc.)  possano continuare ad incontrate il Vostro gradimento.
 
Con l'occasione auguro a Voi e alle Vostre Famiglie Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
                   
Cordialmente.    
 
Riccardo Alemanno
Presidente nazionale INT
 
 
COMUNICATO STAMPA
 
PROPOSTA DI PEC OBBLIGATORIA PER GLI INTERMEDIARI FISCALI ABILITATI 

 
Inviata dal Presidente dell'INT, Riccardo Alemanno, proposta di modifica all' art. 16 comma 7 del D.L. 185 del 28/11/2008,  relativo all'obbligo di comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai Presidenti e ai Membri delle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati, ai Presidenti e ai Membri delle Commissioni Finanze e Bilancio del Senato , al Presidente della Commissione Bicamerale di Vigilanza sull'anagrafe tributaria e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate. 
" Sarebbe importante ed utile sia per l'Amministrazione finanziaria, sia per i contribuenti che anche per tutti gli intermediari fiscali abilitati fosse inserito nel DL 185/2008 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate un indirizzo di posta elettronica certificata, " ha sottolineato Alemanno " come INT abbiamo sottoscritto una convenzione per dare ai nostri iscritti una PEC gratuita, i tributaristi INT, tutti intermediari fiscali abilitati,  utilizzano quotidianamente i canali telematici per la loro attività, pertanto è giusto e doveroso che abbiano indirizzi di posta sicuri e certificati anche per dialogare vai e-mail, cosa che avviene sempre più spesso, con la massima riservatezza con i propri clienti. La modifica da noi proposta all'art.16 comma 7 prevede proprio che gli intermediari comunichino all'Agenzia delle Entrate la propria PEC e che l' Agenzia pubblichi un elenco consultabile in via telematica. Nessun costo per lo Stato ed una garanzia in più  per i contribuenti,ora speriamo che il Parlamento ed il Ministero accolgano la nostra richiesta che ovviamente è stata inviata tramite  posta elettronica." 
 
 
 
I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI ®
Ufficio di Presidenza

 
                   
5 DICEMBRE 2008
 
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Ai Presidenti e ai Membri delle Commissioni Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati
Ai Presidenti e ai Membri delle Commissioni Finanze e Bilancio del Senato
Al Presidente della Commissione Bicamerale di Vigilanza sull'anagrafe tributaria 
Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate  
 
Nel ringraziarVi per l'attenzione che vorrete porre a questa mia, Vi inoltro, di seguito alla presente, proposta modificativa dell'art.16 comma 7 del dl 185/2008 relativo all'obbligo di comunicare, da parte dei professionisti,  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Tale obbligo potrebbe essere esteso oltre che ai professionisti iscritti in ordini o collegio a tutti gli intermediari fiscali abilitati creando così un maggiore controllo e garanzia di comunicazioni in totale sicurezza tra Pubblica Amministrazione e i suddetti intermediari. Inoltre con la pubblicazione di un apposito elenco consultabile pubblicamente in via telematica, anche i contribuenti avrebbero modo di verificare i dati del proprio intermediario fiscale che, ricordo, non deve essere necessariamente un iscritto in albi professionali, ma può fare parte anche di categorie individuate da specifici Decreti del Ministero delle Finanze ( società di servizi, centri elaborazione dati, tributaristi, revisori contabili,ecc.).
Tale modifica non prevede nessun onere a carico dello Stato e garantirebbe in modo più capillare e preciso l'individuazione di soggetti professionali, come gli intermediari fiscali, che oggi costituiscono un elemento di supporto indispensabile per i rapporti fisco - contribuente.
Resto a Vostra disposizione per ogni occorrenza in merito e Vi porgo i miei più cordiali saluti.
 
Riccardo Alemanno
Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi
 
 
D.L. 185 del 28/11/2008
 
Obbligo di comunicazione indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
 
art. 16 comma 7)
 
si propone di sostituire il testo originario con il seguente (in grassetto la parte aggiuntiva):

«7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Altresì  comunicano all’Agenzia delle Entrate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata gli intermediari fiscali di cui all’art. 3, comma 3, del regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L’Agenzia delle Entrate pubblica in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli intermediari con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.»