Istituto Nazionale Tributaristi

Condividi questa notizia su:   FaceBook Twitter LinkedIn

COMUNICATO INT

Visto di conformità dall’intermediario che trasmette il modello

Roma
  30-11-2019

Visto di conformità dall’intermediario che trasmette il modello


N.D.R. INT - La predetta risoluzione, di fatto ribadisce la corretta procedura come già evidenziato con apposita circolare nel 2014

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità occorre attenersi alle seguenti indicazioni contenute nella circolare 28/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate:
1. il visto deve essere rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso;
2. il professionista che rilascia il visto deve essere anche colui che si occupa della predisposizione e della trasmissione telematica del dichiarativo;
3. nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un professionista abilitato all’apposizione del visto. Il soggetto nominato per l’apposizione del visto ovviamente deve porre in essere i controlli e a tal fine il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria;
4. le società provviste di organo di controllo, in luogo del visto di conformità, possono far sottoscrivere il dichiarativo dai soggetti che esercitano il controllo contabile, facendo attestare lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

NORME E TRIBUTI 30 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore
E' il soggetto che appone il visto di conformità a dover predisporre e trasmettere la dichiarazione. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 99/E di ieri, conferma il principio per cui vi è un obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi prepara e invia il modello (Redditi o Iva).
La risoluzione ricostruisce così la normativa e la (principale) prassi in tema di visto di conformità, al fine di rendere evidente la necessaria corrispondenza soggettiva sopra evidenziata. A supporto della tesi sostenuta l’Agenzia richiama la circolare 21/E/2009 nella quale già allora lo stesso istituto evidenziava la regola secondo cui «la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene».
Lo stesso principio è stato poi ribadito anche dalla circolare 28/E/2014, pure nell’ipotesi in cui le scritture contabili siano state tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In questo caso l’Agenzia puntualizza ulteriormente che, il contribuente può comunque rivolgersi a un Caf/professionista abilitato per ottenere l’apposizione del visto, specificando che quest’ultimo è tenuto in ogni caso a svolgere i relativi controlli e a predisporre la dichiarazione, assicurando così, anche in tal caso l’identità soggettiva fra chi appone il visto e chi materialmente invia la dichiarazione dei redditi o Iva.
In riferimento poi ai possibili comportamenti illeciti, che potrebbero essere stati assunti in violazione della regola sopra evidenziata, la risoluzione in esame ricorda la disposizione secondo cui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione delle disposizioni in tema di visto di conformità, l’ufficio è legittimato a procedere al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati e a determinare di conseguenze le relative sanzioni (articolo 3 del Dl 50/2017).
Nel caso in cui un soggetto dovesse aver apposto un visto su una dichiarazione non trasmessa o, viceversa, lo stesso dovesse aver inviato telematicamente una dichiarazione non vistata, si applicano, le disposizioni sul rilascio infedele del visto di conformità (articolo 39 del Dlgs 241/1997), oltre all’eventuale possibile sanzione accessoria della sospensione e inibizione dalla facoltà di rilascio del visto di conformità previste dalla norma.
Infine, la risoluzione in commento chiude con un’apertura rispetto al passato. Infatti nell’ipotesi di condotte non conformi alla regola qui richiamata, già poste in essere, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, gli uffici competenti valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni che potrebbero determinare la non punibilità del comportamento tenuto (articolo 6 del Dlgs 472/1997).