Sentenze
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3495/24
Cassazione su abuso di professione: tributaristi INT perfettamente in linea.
La sentenza della Cassazione civile n.3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad Associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT). “Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi INT attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo” sottolinea Il Presidente dell’INT Riccardo Alemanno, che puntualizza: «lo scorso mese di dicembre abbiamo ulteriormente implementato le indicazioni che il tributarista INT deve evidenziare in tutte le comunicazioni con i propri assistiti, ma questo non solo per previsione legislativa e giurisprudenziale, ma anche per l’orgoglio del senso di appartenenza. Per cui nessuna velleità, da parte nostra, di essere equiparati ad altre figure professionali, ma solo il fermo diritto allo svolgimento della nostra attività professionale. L’attività di donne e uomini che lavorano e danno lavoro, nel rispetto dell’ordinamento, dei propri assistiti e delle altre professioni, ma che al tempo stesso pretendono rispetto.».
Sentenza della Corte di Cassazione n. 46703/23
Anche i tributaristi INT contro l’abusivismo professionale
«La sentenza di Cassazione sull’abusivismo professionale in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, ha ribadito quanto sentenziato dalla stessa Cassazione SS.UU. nel 2012, ovvero che bisogna sempre fornire ‘chiare indicazioni’ da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione che condanniamo con fermezza» così il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n.46703/23, in tema di abusivismo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Nel 2013, dopo la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 11545/2012 che ha anticipato l’obbligo di indicare sempre chiaramente la propria attività professionale e i riferimenti legislativi, la Legge 4/2013, a cui fanno riferimento i tributaristi, ha infatti reso obbligatorie tali indicazioni. Il professionista associativo ex Lege 4/2013, quale il tributarista dell’INT, ha l’obbligo, pena sanzioni irrogate ai sensi del Codice del Consumo oltre che dall’Associazione di appartenenza, di segnalare in tutti i documenti e comunicazioni, l’attività svolta, la denominazione dell’Associazione e il numero di iscrizione, nonché i riferimenti alla legge 4/2013. «Nei confronti del tributarista INT che non si attenga a tali obblighi, commettendo anche una violazione al Codice deontologico dell’Istituto Nazionale Tributaristi, l’Associazione dove ciò fosse reiterato avvia provvedimenti disciplinari» - dichiara Alemanno, che precisa - «gli obblighi deontologici, di aggiornamento professionale, di sottoscrizione di adeguata polizza di responsabilità civile v/terzi, l’abilitazione alla funzione di intermediario fiscale, costituiscono garanzia per la nostra utenza. Garanzia che, per legge, è certificabile con il possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi.»
«Esigiamo dai nostri tributaristi il massimo rispetto delle altre professionalità e delle norme che identificano la nostra attività professionale» - sottolinea Alemanno che puntualizza - «però pretendiamo altrettanto rispetto, a partire dal fatto che il tributarista come tutti i professionisti, commercialisti compresi, svolge un’attività di lavoro autonomo, e quando ci si rivolge loro bisogna indicarli come professionisti così come li definisce una Legge dello Stato, ciò però non sempre accade, per cui d’ora in poi valuteremo attentamente, con i nostri legali, se eventuali ‘errori lessicali’ nel definire il tributarista, siano il tentativo di sminuire o peggio denigrare la sua professionalità.».