Istituto Nazionale Tributaristi

Sentenze

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Numero registro generale 24078/2020 Numero sezionale 1347/2026 Numero di raccolta generale 18764/2026 Data pubblicazione 09/06/2026

Anche in questa ordinanza viene richiamata la sentenza della Cassazione a SS UU, del 2011 depositata nel 2012, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato».

Breve riflessione, del Presidente Riccardo Alemanno.
Circa l’ordinanza della Cassazione 1347/2026, ancorché si riferisca ad una persona giuridica più precisamente una srl di servizi e/o elaborazioni dati e non ad un soggetto professionale, assumono sempre più importanza, per i tributaristi professionisti associativi ex lege 4/2013, le indicazioni obbligatorie normate dalla predetta legge, nonché le dettagliate raccomandazioni della circolare INT del 7 dicembre 2023 e le prescrizioni obbligatorie del CODICE DI CONDOTTA ETICO-DEONTOLOGICA DEL TRIBUTARISTA INT. La raccomandazione è quella di valutare con attenzione le attività svolte dalle società di servizi e i centri di elaborazione dati contabili (attività d’impresa), tipologie di soggetti che non sono iscrivibili all’INT, che, proprio ai sensi della Legge 4/2013, iscrive unicamente professionisti individuali e professionisti soci di società semplici o di sudi associati, ovvero solo soggetti che svolgano attività di lavoro autonomo professionale.

Breve analisi del contesto normativo attuale, del Consigliere Salvatore Cuomo.
Ogni qual volta che un organo giudiziario si pronuncia sui confini della professione contabile assistiamo alla solita polarizzazione, alimentata da chi evocava l’esclusiva sull’F24 o proponeva modifiche emendative volte a introdurre, tra le riserve, nuovi adempimenti quali le certificazioni delle fatture elettroniche e, troppo spesso, si ferma ai titoli anche sensazionalistici degli articoli senza approfondire il merito del testo e il reale quadro normativo a confronto con l’odierno panorama delle professioni contabili, obiettivamente cambiato rispetto al passato.
Il Decreto Legislativo 139/2005 era stato emanato in un'epoca antecedente all'evoluzione delle professioni non ordinistiche, mentre oggi l'attuale disegno di legge delega di riforma della professione avviato dal Governo Meloni introduce un elemento di profonda novità e maturità istituzionale: il coordinamento e la salvaguardia delle professioni non regolamentate di cui alla Legge 4/2013.
Ecco i punti chiave da considerare spesso dimenticati da chi, ad ogni potenziale occasione, fomenta inutili divisioni di bandiera:
  • Tutela esplicita: per la prima volta, in una delega di riforma dell’ ordinamento dell’attività professionale di commercialista, viene inserito il fermo rispetto delle competenze delle professioni associative come i tributaristi che voglio sottolineare non esistevano nell'ordinamento del 2005, pertanto in riferimento alle attività non soggette a riserva, ma anche a quelle che il legislatore ha assegnato nel corso degli anni.
  • Legittimità del sistema duale: Come ribadito anche dalla giurisprudenza recente, ad esempio la sentenza n. 9408/2024 del Consiglio di Stato, il nostro sistema professionale riconosce la coesistenza legittima e coerente tra Ordini e Associazioni.

Corte di Cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 31895 depositata il 25 settembre 2025 (attività riservate, finto commercialista, attività libere)

La vicenda collegata a persona che non abbia di fatto mai chiarito e dichiarato la sua attività professionale in ambito tributario-contabile ed evidentemente non abbia mai ottemperato agli obblighi informativi della Legge 4/2013, evidenzia una volta di più l’importanza della comunicazione come da sempre indicato dall’Istituto Nazionale Tributaristi (ultima comunicazione con circolare del 7 dicembre 2023 scaricabile dall’area riservata dedicata ai tributaristi INT).

L’Articolo di NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore del 26 Settembre 2025
Il finto commercialista commette truffa verso il cliente (se…)
Laura Ambrosi Antonio Iorio

Presentarsi al cliente quale commercialista - ma senza essere iscritto all’albo - è truffa contrattuale solo se nell’incarico erano state previste attività «riservate» ai commercialisti non svolte per mancanza di abilitazione. In ogni caso resta configurabile in capo al professionista una responsabilità civile verso il cliente.
A fornire questi interessanti spunti è la Corte di Cassazione, sezione II penale, con la sentenza n. 31895 depositata il 25 settembre.
Un professionista, esercente attività contabile, a seguito di denuncia di un cliente, veniva rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione di commercialista e per truffa contrattuale in relazione all’incarico ricevuto dal cliente. In primo grado, era assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione essendo emerso che non aveva eseguito alcuna attività per il cui svolgimento fosse necessaria l’abilitazione professionale.
Veniva invece condannato per la truffa contrattuale per avere omesso di sottolineare al cliente che l’attività svolta potesse limitarsi solo ad alcune mansioni (quelle per le quali non è richiesta l’abilitazione di commercialista) inducendo in errore il cliente che aveva ritenuto di poter concludere un contratto con il professionista.
Dopo la conferma in appello della condanna il professionista ricorreva per cassazione lamentando, tra l’altro, l’irrilevanza della qualifica di commercialista (non posseduta) ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività da svolgersi infatti esulavano, secondo la tesi difensiva, dal possesso di tale qualifica.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità hanno sottolineato, innanzitutto, che, in linea di principio, nella truffa contrattuale gli artifici e raggiri possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione del contratto.
Tuttavia, nella specie, mancava la dimostrazione di un elemento specifico, e cioè a dire l’indicazione delle attività ricadenti nelle mansioni eseguibili solo dai commercialisti (che il cliente parte offesa aveva contrattualizzato con il professionista) le quali non erano state svolte per la mancanza del titolo abilitante in capo al professionista.
Secondo i giudici di legittimità, affinché la falsa rappresentazione della realtà assuma valenza truffaldina, necessita un nesso tra la spendita della qualifica soggettiva (di cui il professionista era effettivamente privo) e l’attività materiale conseguentemente svolta. In caso contrario si rischierebbe di ricomprendere nel delitto di truffa qualunque condotta riconducibile, invece, al semplice inadempimento contrattuale.
In sostanza il cliente - credendo di rivolgersi ad un commercialista - è stato ingannato, in quanto il professionista gli ha fatto credere di appartenere a tale categoria, tuttavia per la truffa è ulteriormente necessaria la mancata effettuazione di attività di esclusiva competenza del commercialista abilitato ed oggetto di incarico al professionista.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 3495/24
Cassazione su abuso di professione: tributaristi INT perfettamente in linea.

La sentenza della Cassazione civile n.3495 del 24/01/2024 pubblicata il 07/02/2024, che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a sezioni unite, evidenziando come la previsione di condanna per abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo. Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l’attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad Associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) autorizzata a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT). “Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi INT attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo” sottolinea Il Presidente dell’INT Riccardo Alemanno, che puntualizza: «lo scorso mese di dicembre abbiamo ulteriormente implementato le indicazioni che il tributarista INT deve evidenziare in tutte le comunicazioni con i propri assistiti, ma questo non solo per previsione legislativa e giurisprudenziale, ma anche per l’orgoglio del senso di appartenenza. Per cui nessuna velleità, da parte nostra, di essere equiparati ad altre figure professionali, ma solo il fermo diritto allo svolgimento della nostra attività professionale. L’attività di donne e uomini che lavorano e danno lavoro, nel rispetto dell’ordinamento, dei propri assistiti e delle altre professioni, ma che al tempo stesso pretendono rispetto.».

Sentenza della Corte di Cassazione n. 46703/23
Anche i tributaristi INT contro l’abusivismo professionale

«La sentenza di Cassazione sull’abusivismo professionale in tema di tenuta registri contabili e redazione dichiarazioni fiscali, ha ribadito quanto sentenziato dalla stessa Cassazione SS.UU. nel 2012, ovvero che bisogna sempre fornire ‘chiare indicazioni’ da cui evincere con esattezza la professione svolta e i necessari riferimenti legislativi, onde evitare fraintendimenti o prevenire tentativi fraudolenti di abuso di professione che condanniamo con fermezza» così il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, in merito alla sentenza della Corte di Cassazione n.46703/23, in tema di abusivismo della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Nel 2013, dopo la sentenza della Cassazione SS.UU. n. 11545/2012 che ha anticipato l’obbligo di indicare sempre chiaramente la propria attività professionale e i riferimenti legislativi, la Legge 4/2013, a cui fanno riferimento i tributaristi, ha infatti reso obbligatorie tali indicazioni. Il professionista associativo ex Lege 4/2013, quale il tributarista dell’INT, ha l’obbligo, pena sanzioni irrogate ai sensi del Codice del Consumo oltre che dall’Associazione di appartenenza, di segnalare in tutti i documenti e comunicazioni, l’attività svolta, la denominazione dell’Associazione e il numero di iscrizione, nonché i riferimenti alla legge 4/2013. «Nei confronti del tributarista INT che non si attenga a tali obblighi, commettendo anche una violazione al Codice deontologico dell’Istituto Nazionale Tributaristi, l’Associazione dove ciò fosse reiterato avvia provvedimenti disciplinari» - dichiara Alemanno, che precisa - «gli obblighi deontologici, di aggiornamento professionale, di sottoscrizione di adeguata polizza di responsabilità civile v/terzi, l’abilitazione alla funzione di intermediario fiscale, costituiscono garanzia per la nostra utenza. Garanzia che, per legge, è certificabile con il possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi.»
«Esigiamo dai nostri tributaristi il massimo rispetto delle altre professionalità e delle norme che identificano la nostra attività professionale» - sottolinea Alemanno che puntualizza - «però pretendiamo altrettanto rispetto, a partire dal fatto che il tributarista come tutti i professionisti, commercialisti compresi, svolge un’attività di lavoro autonomo, e quando ci si rivolge loro bisogna indicarli come professionisti così come li definisce una Legge dello Stato, ciò però non sempre accade, per cui d’ora in poi valuteremo attentamente, con i nostri legali, se eventuali ‘errori lessicali’ nel definire il tributarista, siano il tentativo di sminuire o peggio denigrare la sua professionalità.».