Istituto Nazionale Tributaristi

Il DLgs n. 241 del 9 luglio 1997 ha introdotto il visto di conformità o “visto leggero” legittimando i seguenti soggetti ad apporlo :
  • gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (questi soggetti NON sono legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni “Modello 730”);
  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
I tributaristi INT che rientrano tra gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria devono adottare gli adempimenti sotto indicati prima di apporre il visto di conformità.

Di seguito la risposta del Ministero delle Finanze alla richiesta di chiarimenti in materia di visto di conformità dell’Istituto Nazionale Tributaristi:

MINISTERO DELLE FINANZE: Roma, 9 maggio 2000

Dipartimento delle Entrate
Direz. Centrale per l’Accertamento e per la Programmazione
Ufficio Strumenti e Regole
prot. 78573/2000

All’Istituto Nazionale Tributaristi
Via Conca D'Oro n. 300
00141 ROMA

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in materia di visto di conformità (art.35 del D.Lgs. n.241 del 1997)

Nel riscontrare la nota del 5 aprile u.s.si forniscono di seguito i richiesti chiarimenti facendo preliminarmente rinvio alla circolare 134/E del 17/6/99, che ha dettagliatamente precisato al paragrafo 4 gli adempimenti che i professionisti debbono adottare prima di apporre il visto di conformità.

Nel merito si precisa che ai sensi dell'art. 21 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n, 164 i tributaristi, rientranti nella categoria dei soggetti iscritti alla data del 30settembre 1993 nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, debbono comunicare, perventivamente all'apposizione del visto di conformità, alla Direzione regionale delle entrate, territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale (art.3 del decreto direttoriale del 12/7/1999):
a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
b) il domicilio fiscale e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;
c) la denominazione o la ragione sociale e i dtai angrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle societò di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
A tale comunicazione devono essere allegate;
a) la copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a due miliardi di lire;
b) la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dal ruolo dei periti e degli esperti tenuti dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti prevsiti dall'art.8 del D.M. n.164 del 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Massimo Romano)


FONTE

Circolare n.134/E del 17/06/99 Ministero delle Finanze
(http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B7011234A-CE7A-4E10-AF11-7C2C4D9014E7%7D)

MODULISTICA DA PRESENTARE

Modulo "Dichiarazione Visto Asseverazioni" (File di Microsoft Word)

Visto di conformità dall’intermediario che trasmette il modello

🔗 La Risoluzione 99/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate

N.D.R. INT - La predetta risoluzione, di fatto ribadisce la corretta procedura come già evidenziato con apposita circolare nel 2014

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità occorre attenersi alle seguenti indicazioni contenute nella circolare 28/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate:

  1. il visto deve essere rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso;
  2. il professionista che rilascia il visto deve essere anche colui che si occupa della predisposizione e della trasmissione telematica del dichiarativo;
  3. nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi ad un professionista abilitato all’apposizione del visto. Il soggetto nominato per l’apposizione del visto ovviamente deve porre in essere i controlli e a tal fine il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria;
  4. le società provviste di organo di controllo, in luogo del visto di conformità, possono far sottoscrivere il dichiarativo dai soggetti che esercitano il controllo contabile, facendo attestare lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

NORME E TRIBUTI 30 Novembre 2019 Il Sole 24 Ore
il soggetto che appone il visto di conformità a dover predisporre e trasmettere la dichiarazione. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione 99/E di ieri, conferma il principio per cui vi è un obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi prepara e invia il modello (Redditi o Iva).
La risoluzione ricostruisce così la normativa e la (principale) prassi in tema di visto di conformità, al fine di rendere evidente la necessaria corrispondenza soggettiva sopra evidenziata. A supporto della tesi sostenuta l’Agenzia richiama la circolare 21/E/2009 nella quale già allora lo stesso istituto evidenziava la regola secondo cui «la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene».
Lo stesso principio è stato poi ribadito anche dalla circolare 28/E/2014, pure nell’ipotesi in cui le scritture contabili siano state tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. In questo caso l’Agenzia puntualizza ulteriormente che, il contribuente può comunque rivolgersi a un Caf/professionista abilitato per ottenere l’apposizione del visto, specificando che quest’ultimo è tenuto in ogni caso a svolgere i relativi controlli e a predisporre la dichiarazione, assicurando così, anche in tal caso l’identità soggettiva fra chi appone il visto e chi materialmente invia la dichiarazione dei redditi o Iva.
In riferimento poi ai possibili comportamenti illeciti, che potrebbero essere stati assunti in violazione della regola sopra evidenziata, la risoluzione in esame ricorda la disposizione secondo cui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti, in violazione delle disposizioni in tema di visto di conformità, l’ufficio è legittimato a procedere al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati e a determinare di conseguenze le relative sanzioni (articolo 3 del Dl 50/2017).
Nel caso in cui un soggetto dovesse aver apposto un visto su una dichiarazione non trasmessa o, viceversa, lo stesso dovesse aver inviato telematicamente una dichiarazione non vistata, si applicano, le disposizioni sul rilascio infedele del visto di conformità (articolo 39 del Dlgs 241/1997), oltre all’eventuale possibile sanzione accessoria della sospensione e inibizione dalla facoltà di rilascio del visto di conformità previste dalla norma.
Infine, la risoluzione in commento chiude con un’apertura rispetto al passato. Infatti nell’ipotesi di condotte non conformi alla regola qui richiamata, già poste in essere, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, gli uffici competenti valuteranno l’eventuale sussistenza della buona fede o le obiettive condizioni di incertezza di applicazione delle disposizioni che potrebbero determinare la non punibilità del comportamento tenuto (articolo 6 del Dlgs 472/1997).

DA CHI FAR APPORRE IL VISTO:

ELENCO PROFESSIONISTI INT PER APPOSIZIONE VISTO

Al fine di supportare l’attività dei tributaristi non abilitati al visto di conformità si è provveduto a richiedere la collaborazione in convenzione del CAFTFDI (CAF TUTELA FISCALE DELL’IMRPESA) e di professionisti abilitati, che sono disponibili ad apporre il visto sulla documentazione elaborata dai tributaristi INT.
(Trattasi, ovviamente, di rapporto professionale esclusivo tra l’appositore del visto ed il tributarista)
Si veda elenco.

🔗 Elenco dei soggetti che si sono resi disponibili all'apposizione del visto per le compensazioni IVA

CAF TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA PER:

CONFORMITÀ CREDITI IVA
VISTO DI CONFORMITÀ CREDITI IRPEF
VISTO DI VISTO DI CONFORMITÀ BONUS 50% 65% 90%
VISTO DI CONFORMITÀ SUPERBONUS 110%

🔗 CLICCA QUI